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ROMA
MINISTERO DELLA DIFESA – Concorso per 36 maresciallo (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO | 0

Concorso per 36 maresciallo (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA


REGIONE LAZIO
PROVINCIA ROMA
COMUNE ROMA
PUBBLICAZIONE     11-03-2019    
SCADENZA     07-04-2019     Questo concorso è scaduto


Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 08-03-2019


MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso (Scad. 7 aprile 2019)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi trentasei marescialli da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate in servizio permanente per l'anno 2019.

 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visti i decreti interministeriali emanati il 9  luglio  2009  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto  con  il   Ministro   della   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione concernenti equiparazioni  tra  diplomi  di  lauree  di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e  lauree  magistrali
(LM),  ai  fini  della  partecipazione  ai   pubblici   concorsi   ed
equiparazioni  tra  classi  delle  lauree  decreto  ministeriale   n.
509/1999 e classi delle lauree decreto ministeriale n.  270/2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del Libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e  in  particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, la struttura  ordinativa  e  le  competenze
della Direzione generale per il personale militare; 
    Visto  il  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito  con
modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita' tecniche  per
l'accertamento  e  la  verifica   dei   parametri   fisici»   emanata
dall'Ispettorato generale della sanita' militare il 9  febbraio  2016
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla  protezione
dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del codice dell'Ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  codice  dell'Ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,  n.  91,
il  quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie
finali approvate, ai fini dell'arruolamento  di  candidati  risultati
idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini
previsti dallo stesso codice; 
    Visto  l'art.  682,  comma  5-bis,  del  codice  dell'Ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,  n.  91,
il quale prevede che, per specifiche  esigenze  delle  singole  Forze
armate, possano essere banditi, nei limiti delle risorse  finanziarie
disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di
Maresciallo e corrispondenti, giovani di eta' non superiore a 32 anni
alla data indicata nel bando di concorso  e  in  possesso  di  laurea
definita con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi
al Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto  l'art.  760,  comma  5-bis,  del  codice  dell'Ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,  n.  91,
il  quale  prevede  che,  i  candidati  utilmente   collocati   nelle
graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma  5-bis,
frequentino corsi applicativi di  durata  non  superiore  a  un  anno
accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione  dei
rispettivi Capi di Stato Maggiore; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa in  data  26  novembre
2018, concernente la sua  nomina  a  vice  Direttore  generale  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 17 dicembre 2018, n. 136 di conversione in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; 
    Visti i decreti ministeriali del 13 febbraio 2018, concernenti le
disposizioni  applicate  «ai  concorsi  per   il   reclutamento   dei
Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina  e  dell'Aeronautica
militare» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale del 6 aprile 2018, concernente
le disposizioni  applicate  «ai  concorsi  per  il  reclutamento  dei
Marescialli della Marina  militare  del  personale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale del 16  maggio  2018,  con  il
quale  e'  stata  approvata  la  «Direttiva  tecnica  in  materia  di
protocollo sanitari per la somministrazione di  profilassi  vaccinali
al personale militare»; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0090528 del  12  giugno  2018  con  i
quali lo Stato Maggiore della  Difesa  ha  definito  il  piano  delle
assunzioni  per   l'anno   2019   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica  e  le  consistenze  previsionali  per  il  triennio
2019-2021; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 180079878 del 17 ottobre 2018  dello
Stato Maggiore della Marina  militare  concernente  gli  elementi  di
programmazione per il reclutamento di giovani da immettere nel  ruolo
dei Marescialli del Corpo equipaggi militari marittimi  (CEMM)  della
Marina militare con il grado di capo di 3ª classe per il 2019; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 0088627 del 13 novembre  2018  dello
Stato Maggiore della Marina militare di integrazione  degli  elementi
di programmazione per il reclutamento di  giovani  da  immettere  nel
ruolo dei Marescialli del Corpo equipaggi militari  marittimi  (CEMM)
della Marina militare con il grado di capo di 3ª classe per il 2019; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000  0231725  del  21  novembre  2018
dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  concernente  gli  elementi  di
programmazione per il reclutamento di Marescialli a «nomina  diretta»
nell'Esercito italiano per l'anno 2019; 
    Visto il foglio n. M_D ARM001 0001469 dell'8 gennaio  2019  dello
Stato Maggiore dell'Aeronautica militare concernente gli elementi  di
programmazione per il reclutamento di Marescialli a «nomina  diretta»
nell'Aeronautica militare per l'anno 2019; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0009031 del 18 gennaio  2019  con  il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha  modificato  il  piano  delle
assunzioni per l'anno 2019 dell'Esercito italiano; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per  il  personale  militare  e,  in  particolare,
l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in  caso,
tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore  generale  per  il
personale militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Sono indetti i  seguenti  concorsi  per  il  reclutamento  dei
Marescialli delle Forze armate: 
      a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, dei Marescialli da immettere nei ruoli  Marescialli
dell'Esercito in servizio permanente con la Specializzazione sanita'; 
      b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina  diretta,  dei  capi  di  3ª  cl.  da  immettere  nel  Ruolo
Marescialli  della  Marina  militare  in  servizio  permanente  nella
categoria Servizio sanitario del Corpo equipaggi  militari  marittimi
(C.E.M.M.); 
      c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, dei Marescialli di 3ª cl. da  immettere  nei  ruoli
Marescialli dell'Aeronautica militare in servizio permanente  per  la
categoria  supporto,  specialita'  manutenzione  tecnica,   qualifica
edile. 
    2. Nei concorsi di cui  al  precedente  comma  1,  sono  previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti,  ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   se   unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche', dei  diplomati
presso le scuole militari e degli assistiti dall'Opera  nazionale  di
assistenza per gli orfani dei  militari  di  carriera  dell'esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza  dei  familiari  e  degli
orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale  per
i figli degli Aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli
orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri di  cui  agli  articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  in
possesso dei prescritti requisiti. I  posti  riservati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    L'appartenenza a una delle categorie che da' diritto alla riserva
dei posti, deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione  ai
sensi degli articoli  46  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Nei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i  titoli  di
preferenza a parita' di titoli e di merito,  ai  sensi  dell'art.  5,
commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
dell'art. 73, comma 14 della legge 9  agosto  2013,  n.  98,  saranno
considerati solo per coloro che li  dichiareranno  nella  domanda  di
partecipazione ai sensi degli  articoli  46  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali Marescialli alla frequenza dei  corsi  applicativi  con
riserva  di  accertamento,  anche  successiva   all'ammissione,   dei
requisiti  prescritti   e   subordinatamente   all'autorizzazione   a
effettuare assunzioni eventualmente previste dalla normativa vigente. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni  caso  la
stessa Amministrazione provvedera'  a  darne  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale e  sul
portale dei concorsi secondo le modalita'  riportate  nel  successivo
art. 5. Qualora il numero  dei  posti  a  concorso  venga  modificato
secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del  Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone  le  modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) essere in possesso del  titolo  di  studio  indicato  tra  i
requisiti speciali; 
      c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale
al servizio militare incondizionato; 
      d) rientrare nei parametri fisici correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa  metabolicamente  attiva,
secondo le tabelle stabile dal regolamento; 
      e) godere dei diritti civili e politici; 
      f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica. Ai  fini  sopracitati  non  rileva  il  proscioglimento
disposto ai sensi dell'art. 957, comma 1, lettere  b)  ed  e-bis  del
codice dell'Ordinamento militare; 
      g) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      h) non essere sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) aver tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico; 
    l) se concorrenti di sesso maschile, non essere stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
Servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato  alla  domanda  di
partecipazione al concorso; 
    2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e'  nuovamente
accertato  nei  confronti  del  personale  militare  in  servizio  in
possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al  servizio  militare  che
partecipa ai concorsi nelle Forze armate. 
    3. Sono, altresi', previsti i  seguenti  requisiti  speciali  per
l'accesso  al  ruolo  dei  Marescialli  dell'Esercito,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica  militare  ai  sensi  dell'art.  682  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) essere in possesso di uno  dei  titoli  di  studio  indicati
nelle appendici al presente bando, ovvero essere in  possesso  di  un
titolo di studio che, ai fini della partecipazione ai  concorsi,  sia
ad  essi  equiparato/equipollente.  Allo   scopo,   la   domanda   di
partecipazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi  degli
articoli 46 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero
e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero  di  equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            Funzione            pubblica
www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-l
a-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri         Il
candidato che  non  sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      b) non aver compiuto il 32° anno di eta'. 
    4. I militari in servizio per partecipare al  concorso,  oltre  a
possedere i requisiti indicati ai precedenti commi devono: 
      a) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      b)  non  aver  riportato   sanzioni   disciplinari   di   stato
nell'ultimo  quinquennio  o  nel  periodo  di  servizio  prestato  se
inferiore a cinque anni; 
      c)  essere  in  possesso  della  qualifica  non   inferiore   a
«superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo  biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque
di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo. 
    Nel  caso  di  rapporto  informativo,  si  fa  rinvio  a   quanto
disciplinato dall'art. 14 del presente bando di concorso. 
    5. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione  al
corso applicativo, pena l'esclusione dal concorso o  dalla  frequenza
del corso con provvedimento del Direttore generale per  il  personale
militare o di autorita' da lui delegata. 
    I requisiti generali e speciali, devono  essere  posseduti  dalla
data indicata nel bando fino alla nomina a  Maresciallo  in  servizio
permanente nei concorsi a nomina diretta,  ad  eccezione  del  limite
massimo di eta' che puo' essere superato  al  momento  dell'effettiva
incorporazione o dell'inizio del corso applicativo. 
    6.  L'accertamento,  anche  successivo  al  reclutamento,   della
mancanza di uno dei predetti requisiti, comportera' la  decadenza  di
diritto dall'arruolamento volontario. 
    7. I candidati in servizio, risultati vincitori dei  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  ai  rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza. 
    8. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  «portale»),  raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di  interesse  e
approfondimenti», pagina «Concorsi e scuole militari», link «concorsi
on-line»     ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
«https://concorsi.difesa.it». 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art.  5  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti  dal  portale,  i  candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
«istruzioni» del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile  (intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente)  e  gli  estremi  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  Carta  d'identita'  elettronica
(CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    5. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'  attivabile  la
procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  Serie
speciale. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    3. Nei concorsi di cui al presente bando, e' possibile presentare
domanda di partecipazione, nell'ambito di ciascuna Forza armata,  per
una  sola  delle  categorie/specialita'/abilitazioni  indicate  nelle
relative Appendici. 
    4. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Terminata  la  compilazione  i  candidati  procedono  all'inoltro  al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o  modifiche  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della  prima  prova  concorsuale.  Successivamente  alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, dichiarazioni  integrative  o  modificative  rispetto  a
quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere
trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art.
5. 
    5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti  di  partecipazione,   l'Universita'   presso   cui   hanno
conseguito   il   titolo   di   studio   costituente   requisito   di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e  i  titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. 
    6. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte  conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei  dati
sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali. 
    7. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso da quello sopraindicato e/o senza la previa
registrazione al portale non saranno prese  in  considerazione  e  il
candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a  quelli  di  mancata  operativita'   del   sistema.   Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicati al precedente art. 2, commi 1, 3 e  4,  resta
comunque  fissata  all'originario  termine   di   scadenza   per   la
presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1. 
    9. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. Per i  concorrenti  in  servizio  il  sistema  provvedera'  a
informare  i  comandi  degli  enti/reparti  d'appartenenza,   tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)
indicato  dal  candidato  in  sede  di  compilazione  della  domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale  alle
rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della
domanda  di  partecipazione.  Detti  candidati  dovranno   verificare
l'avvenuta ricezione del citato messaggio e  l'avvenuta  acquisizione
della copia della domanda di  partecipazione  da  parte  dei  Comandi
degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli  adempimenti
previsti dal successivo art. 6. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni  suddivisa  in   un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle  banche  dati
contenenti i  quesiti  oggetto  delle  prove  scritte,  calendari  di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale  e  variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle  comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia  della  presenza
di  tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta  elettronica,
inviato  all'indirizzo  fornito  in  fase  di  registrazione,  ovvero
mediante sms.  Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a  tutti  gli
effetti e nei confronti di  tutti  i  candidati.  Tali  comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai concorrenti  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle  domande,  variazioni  e/o  integrazioni   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia  fissa  e/o  mobile,  variazioni  relative   alla   propria
posizione giudiziaria e posizione militare), possono essere trasmesse
a mezzo  e-mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it   e   per    conoscenza    all'indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it Non  saranno  prese  in  considerazione  le
comunicazioni pervenute al solo  indirizzo  r1d1s4@persomil.difesa.it
Non saranno, altresi', prese in considerazione variazioni riguardanti
l'omessa o l'incompleta  indicazione  di  titoli  di  merito  e/o  di
preferenza previsti dal presente decreto ancorche' posseduti entro  i
termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1. 
    A tutti i messaggi di  cui  al  presente  comma  dovra'  comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  pdf  o  jpeg  con
dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    3. I concorrenti che, successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono
incorporati presso  un  reparto/ente  militare  devono  informare  il
competente ufficio del medesimo reparto/ente circa la  partecipazione
al concorso. Detto ufficio  provvedera'  agli  eventuali  adempimenti
previsti al successivo art. 6. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile  da
parte dei candidati. 
                               Art. 6 
 
 
               Adempimenti degli enti/reparti militari 
 
 
    1. Il sistema  provvedera'  a  informare  i  comandi/reparti/enti
d'appartenenza per  i  concorrenti  militari  in  servizio  ovvero  i
competenti Centri documentali  (CEDOC),  o  i  Dipartimenti  militari
marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del  Comando
scuole / 3ª regione aerea ovvero il  reparto  personale  del  Comando
della 1ª regione aerea dell'Aeronautica per i concorrenti militari in
congedo,  ovvero  il  Centro  nazionale  amministrativo  del  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, tramite  messaggio  all'indirizzo
di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente
in sede di compilazione della  domanda,  dell'avvenuta  presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze. 
    2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, devono: 
      a) per il personale in servizio: 
        1) verificare se il candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente  art.
2, comma 1, lettere h), i) e j) e comma 4, lettere a), b) e  c).  Con
particolare riferimento all'art. 2, comma 2, lettere d), nel caso  di
Rapporto informativo, si fa rinvio a quanto disciplinato dall'art  14
del presente bando di  concorso.  Se  il  candidato  non  risulta  in
possesso dei predetti requisiti, gli stessi  comandi  devono  inviare
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
persomil@postacert.difesa.it   e   per    conoscenza    all'indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it il modello rinvenibile tra gli allegati  al
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  generale  per
il personale militare, entro il terzo giorno successivo a  quello  di
scadenza del termine di  presentazione  delle  domande.  Non  saranno
prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo  indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it 
        2) compilare, per i soli militari in  servizio  nell'Esercito
che partecipano al concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  a),  a  cura  delle  competenti  autorita'  gerarchiche,  il
previsto documento  valutativo  chiuso  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicando quale  motivo  della
compilazione: «partecipazione al concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per la nomina a Maresciallo dell'Esercito anno 2018»; 
        3) nominare, con ordine del giorno del Comandante  dell'ente,
un'apposita Commissione interna (composta da presidente, primo membro
e secondo membro) che rediga, per ogni  militare  partecipante  al/ai
concorso/i, la scheda di sintesi il cui modello  e'  rinvenibile  tra
gli allegati al bando avendo cura  di  riportare,  tra  l'altro,  gli
estremi  della  documentazione  valutativa  in   ordine   cronologico
riferita a tutto  il  periodo  di  servizio  prestato  dal  candidato
antecedentemente alla data di scadenza del termine  di  presentazione
delle domande (per i militari candidati al concorso per l'Aeronautica
militare, solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato  se
inferiore  a  due  anni).  Per  i  candidati  che  prima  di   essere
incorporati  per  l'attuale  servizio  hanno   ultimato   una   ferma
volontaria e, successivamente, sono stati posti  in  congedo,  dovra'
essere   inserito   il   giudizio   riportato   sull'estratto   della
documentazione di servizio rilasciato al termine  della  ferma.  Tale
scheda di sintesi deve essere firmata  dalla  Commissione  interna  e
controfirmata  dal  Comandante  dell'Ente  o  suo  delegato   e   dal
candidato; 
        4) trasmettere, esclusivamente per i candidati  ammessi  agli
accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 10, 11 e 12 i  cui
nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale  per  il
personale militare, la rispettiva scheda di sintesi all'indirizzo  di
posta  elettronica  certificata  persomil@postacert.difesa.it  e  per
conoscenza  all'indirizzo  r1d1s4@persomil.difesa.it  utilizzando  la
lettera di  trasmissione  il  cui  modello  e'  rinvenibile  tra  gli
allegati  al  bando.  Non  saranno   prese   in   considerazione   le
comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it 
        5) informare, in caso  di  trasferimento  del  candidato,  il
nuovo Ente di  destinazione  della  partecipazione  del  militare  al
concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera'  la  competenza  per
tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 
        6) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per  il
personale militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti  disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.); 
      b) per il personale in congedo: 
        1) nominare, con ordine del giorno del Comandante  dell'ente,
un'apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro  e
2° membro) che rediga, per ogni militare  in  congedo  di  rispettiva
competenza   partecipante   al/ai   concorso/i,   l'estratto    della
documentazione  caratteristica  e  matricolare  il  cui  modello   e'
rinvenibile tra gli allegati al bando avendo cura di  riportare,  tra
l'altro,  gli  estremi  della  documentazione  valutativa  in  ordine
cronologico riferita a tutto il  periodo  di  servizio  prestato  dal
candidato antecedentemente alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle  domande  nonche'  ogni  altro  dato  matricolare
rilevante ai fini del concorso in relazione a quanto stabilito  nelle
Appendici al presente bando.  Tale  scheda  di  sintesi  deve  essere
firmata dalla Commissione  interna  e  controfirmata  dal  Comandante
dell'ente o suo delegato; 
        2) trasmettere, esclusivamente per i candidati  ammessi  agli
accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 10, 11 e  12  e  i
cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale  per
il personale militare, il suddetto estratto  all'indirizzo  di  posta
elettronica   certificata   persomil@postacert.difesa.it    e,    per
conoscenza, all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it  con  lettera  di
trasmissione redatta secondo il modello rinvenibile tra gli  allegati
al bando, nei termini che saranno  indicati.  Non  saranno  prese  in
considerazione  le  comunicazioni   pervenute   al   solo   indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it 
    3.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per  il
personale militare, l'oggetto delle comunicazioni  inviate  ai  sensi
del precedente comma 2 dovra' essere preceduto: 
      a) per i militari in servizio dalla stringa «2° ND EI»  per  il
concorso dell'Esercito, «2° ND  MM»  per  il  concorso  della  Marina
militare e «2° ND AM» per il concorso dell'Aeronautica militare; 
      b) per i militari in congedo dalla stringa «2° ND EI. C» per il
concorso dell'Esercito, «2° ND MM. C» per il  concorso  della  Marina
militare e «2° ND AM. C» per il concorso dell'Aeronautica militare. 
                               Art. 7 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) prova orale; 
      f) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      e) prova orale; 
      f) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) prova orale; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  quelle
indicate nelle Appendici al bando. 
    5. Saranno ammessi a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti,
secondo le sequenze sopra riportate,  i  soli  concorrenti  giudicati
idonei  alla  prova  precedente,  fatti  salvi  specifici   casi   di
ammissione  con  riserva,  disciplinati  nelle  Appendici  al  bando.
Saranno  esclusi  dal  prosieguo  del  concorso   i   candidati   che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. 
    I concorrenti che, regolarmente convocati, non  si  presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  l'espletamento  delle  suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e  quindi  esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7. 
    Saranno previste riconvocazioni per concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente  bando  o
di analoghi concorsi dell'Arma dei carabinieri  o  della  Guardia  di
finanza, ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e, per i
militari, per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi  gli
interessati -per i militari in servizio i  Comandi  di  appartenenza-
dovranno far pervenire agli indirizzi di posta  elettronica  indicati
al precedente art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione entro
le ore 13.00 del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a
quello di prevista presentazione con in allegato copie per  immagine,
ovvero in formato pdf, di un valido documento di identita' rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione  probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere  disposta  solo  compatibilmente
con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle
specifiche disposizioni di  cui  agli  articoli  successivi  e  nelle
Appendici al  bando,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    I  calendari  di  svolgimento  delle  prove  concorsuali  nonche'
eventuali modifiche delle sedi  di  svolgimento  delle  prove  stesse
saranno resi noti mediante avviso -che avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti-  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con  lettera  raccomandata  o  telegramma.  Mediante
avviso inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le
altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli  esiti
delle prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al  riguardo
al Ministero della difesa  -  Direzione  generale  per  il  personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico  -  viale  dell'Esercito
186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
    6. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli
di sesso femminile che  si  sono  trovati  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010- dovranno essere sottoposti agli accertamenti e
alle prove previste in data compatibile con quella  della  formazione
delle  graduatorie  generali  di  merito,   fatte   salve   ulteriori
specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando. 
    7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai  precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
    8. I candidati dovranno  consegnare  in  busta  chiusa  le  copie
conformi dei titoli di merito dei  quali  si  chiede  la  valutazione
oppure una dichiarazione sostitutiva secondo  le  modalita'  previste
dalla legge e, nel caso di militari in servizio, una  separata  busta
chiusa  contenente  la  copia  delle  scheda  di  sintesi  rilasciata
dall'Ente o Reparto presso i quali prestano servizio. 
    Nel caso dei partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), la documentazione dovra' essere consegnata ai fini  della
valutazione  al  personale  incaricato  dal  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito, in occasione della prova di cui
all'art. 13 del presente bando. 
    Invece, nel caso dei partecipanti ai concorsi di cui all'art.  1,
comma 1, lettere b) e c), la medesima  documentazione  dovra'  essere
consegnata al personale incaricato dalla Direzione  generale  per  il
personale militare, all'atto  di  presentazione  per  lo  svolgimento
della prova di cui all'art. 13 presente bando. 
    9. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1  saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'Amministrazione della difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    10. I concorrenti  in  servizio  potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
fasi concorsuali, nonche' al tempo  strettamente  necessario  per  il
raggiungimento della sede ove si  svolgeranno  tali  fasi  e  per  il
rientro nella sede di servizio. 
    11.  I   candidati   incorporati   in   qualita'   di   volontari
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per  iscritto
il reparto/ente d'incorporamento circa  l'inoltro  della  domanda  di
partecipazione.  Detti  reparti/enti  comunicheranno  alla  Direzione
generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti  candidati  a  mezzo  e-mail  agli  indirizzi  indicati  nel
precedente art. 6, comma 2, lettera a), numero 1). 
    12. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo. 
    13.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare  i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di  svolgimento  delle  prove
d'esame. 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, con successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a): 
        1) Commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta  per  la
verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,
per la valutazione dei titoli di merito e  per  la  formazione  delle
graduatorie di merito; 
        2) Commissione  per  le  prove  di  verifica  dell'efficienza
fisica; 
        3)    Commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica; 
        4)    Commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
    1) Commissione esaminatrice per  la  prova  scritta  di  verifica
delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,  per  la
valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la   formazione   delle
graduatorie di merito; 
        2)    Commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica; 
        3)    Commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
        4) Commissione  per  le  prove  di  verifica  dell'efficienza
fisica; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1) Commissioni esaminatrici per la prova scritta di  verifica
delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,  per  la
valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie di
merito; 
        2)   Commissione   per   gli   accertamenti    dell'idoneita'
psico-fisica; 
        3)    Commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale. 
                               Art. 9 
 
 
Prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive 
 
 
    1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso,  sono  tenuti  a  presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione,  nella  sede,  nel  giorno  e  nell'ora  indicati   nel
calendario consultabile nell'area pubblica del  portale  e  nei  siti
www.difesa.it    www.esercito.difesa.it    www.marina.difesa.it     e
www.aeronautica.difesa.it esibendo la ricevuta generata  dal  sistema
in occasione dell'inoltro della candidatura con le modalita'  di  cui
al precedente art. 4 del presente bando. 
    La prova si svolgera', a cura della competente  Commissione,  con
le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando. 
    2. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove
scritte  le  competenti  Commissioni  provvederanno  a   formare   le
graduatorie utili  per  individuare  i  concorrenti  da  ammettere  a
sostenere le prove successive, entro i limiti numerici  di  cui  alle
rispettive Appendici al bando. 
    3. Il punteggio riportato nelle suddette  prove  sara'  utile  ai
fini della formazione delle graduatorie finali del concorso. 
                               Art. 10 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sul  protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli  allegati  al  bando,
saranno  sottoposti,  a  cura  delle   competenti   Commissioni,   ad
accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'  psico-fisica  al
servizio  militare  incondizionato  quale  Maresciallo  in   servizio
permanente in base alla normativa vigente per  l'accesso  alla  Forza
armata prescelta.  L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti  sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,  delle
direttive tecniche riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale  4
giugno 2014, nonche' dei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa  metabolicamente  attiva,
nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art.  4,  comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015,  n.  207  rilevati  secondo  le  prescrizioni  fissate  con  la
Direttiva tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare, di cui in premessa. Questi ultimi non saranno accertati nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare,  fatto  salvo  il
rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle Appendici
al bando. La facolta' di proporre istanza di  riconvocazione  non  e'
prevista per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) in quanto l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica avra'
luogo contestualmente alle  prove  di  efficienza  fisica.  Pertanto,
eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le  modalita'  di
cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere proposte  all'atto
della convocazione alla prova di verifica efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito -in originale o
in copia resa conforme secondo le modalita'  stabilite  dalla  legge-
all'atto della presentazione ai rispettivi enti di  selezione  e  gli
accertamenti   a   cui   saranno   sottoposti   i   candidati    sono
dettagliatamente indicati nelle Appendici al bando, nelle quali  sono
altresi'  prescritti  i  requisiti  fisici  necessari  ai  fini   del
conseguimento dell'idoneita' nonche' i  profili  sanitari  minimi.  A
pena di esclusione, tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio
chiesti ai candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale. Sara'  cura  del  concorrente  produrre
anche l'attestazione -in originale o in copia resa  conforme  secondo
le  modalita'  stabilite  dalla  legge-  della  struttura   sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che in sede  di  visita  saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
Commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.  Tale  termine
non potra' superare: trenta giorni dalla data della prima visita. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al   momento   dell'inizio   dell'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  saranno  considerati  rinunciatari   e,
pertanto,  esclusi  dal  concorso,  quali  che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non  saranno  previste
ulteriori riconvocazioni. 
    4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso  di  positivita'
del test di gravidanza,  la  competente  Commissione  non  procedera'
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e/o  prove  di  verifica
dell'efficienza fisica e si asterra' dalla pronuncia del giudizio,  a
mente dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nel caso di  candidati
il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la Direzione generale
per il personale militare procedera' a convocare gli stessi in  altra
data compatibile con il completamento  della  procedura  concorsuale,
entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie  finali
di ammissione ai corsi. Se in occasione della nuova  convocazione  il
temporaneo impedimento perdura, la  preposta  Commissione  medica  ne
dara' notizia  alla  citata  Direzione  generale  che  escludera'  il
candidato   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    5. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione e'  definitivo
e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati  idonei
la Commissione provvedera' a definire il profilo sanitario. 
                               Art. 11 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1.   I   partecipanti   saranno    sottoposti    all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, a cura delle competenti Commissioni.  Le
modalita' di espletamento  dell'accertamento,  la  documentazione  da
portare al seguito -in originale o in copia resa conforme secondo  le
modalita' stabilite dalla  legge-  all'atto  della  presentazione  ai
rispettivi  enti  di  selezione  e  gli  accertamenti   cui   saranno
sottoposti i candidati sono indicati nelle Appendici al bando. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali  nonche'  rispetto  alle  distinte
caratteristiche  di  impiego,  il  possesso  delle  capacita'  e  dei
requisiti necessari al fine di un positivo  inserimento  nelle  Forze
armate. Tali accertamenti saranno  svolti  secondo  i  criteri  e  le
modalita' indicati nelle Appendici al bando. 
    3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)
e b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'
previsto  contestualmente  ad  altre  prove  concorsuali,   eventuali
istanze di riconvocazione, nei casi e con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte: 
      a) per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),
all'atto della convocazione alle prove  di  verifica  dell'efficienza
fisica; 
      b) per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
all'atto   della   convocazione    all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica. 
    4.  Al  termine  dell'accertamento  attitudinale,  la  competente
Commissione esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un
giudizio sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio
espresso e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 
                               Art. 12 
 
 
              Prove di verifica dell'efficienza fisica 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere a) e  b)  saranno  sottoposti,  a  cura  delle  competenti
Commissioni, alle prove di verifica dell'efficienza fisica. 
    2. L'efficienza fisica  dei  candidati  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera  c)  sara'  valutata  nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera'  l'esclusione
dal concorso. 
    4. Le modalita' di espletamento delle prove sono  indicate  nelle
Appendici al bando. 
    5. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in  copia  resa  conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
Appendici del bando. 
    6.   I   concorrenti   che   lamentano   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio delle  prove,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla Commissione per le prove di  verifica  dell'efficienza
fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio sanitario o il  suo
sostituto, adottera'  le  conseguenti  determinazioni,  eventualmente
autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data.  Allo  stesso
modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle  prove  accusano  una
indisposizione, o che si  infortunano  durante  l'esecuzione  di  uno
degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla  Commissione
la quale adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Al  di  fuori  dei  casi  summenzionati,  non  saranno  prese  in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
di verifica dell'efficienza fisica. 
    7. I concorrenti che, nei casi di  cui  al  precedente  comma  6,
otterranno  dalla  Commissione   l'autorizzazione   al   differimento
dell'effettuazione delle prove di  verifica  dell'efficienza  fisica,
saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale ovvero per  ragioni  organizzative,
con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata 


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